PERIODICO DEL DIPARTIMENTO DI RICERCHE EUROPEE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
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Daniela Contatore
La Mediazione: ambiti e prospettive future
Conferenza tenutasi a Savona il 29 aprile 2005 presso la Sala Convegni dell’Ordine degli Avvocati in occasione della consegna dei diplomi ai corsisti Esperti-Garanti dei diritti del Bambino, Ragazzo e Adolescente.




"Prima di iniziare ad entrare nel vivo degli argomenti, che cercherò di sviluppare in maniera comprensibile e quanto più possibile sintetica, anche se la materia è di per se’ molto ampia, vorrei leggervi l’introduzione di un articolo scritto alcuni anni fa dal prof. Luciano Eusebi dell’Università Cattolica di Piacenza, che mi ha molto colpito per la particolare attinenza a quanto sarà argomento di questo nostro incontro.
“Tempo fa, scrive l’autore, invitai un laureando che voleva fare il giudice a essere un giudice buono: rispose, “ovviamente, sarò un giudice giusto”, così fu semplice fargli notare come egli desse per scontata, ma anche per necessaria, l’estraneità della giustizia al bene. Vi era a monte della sua visione un topos della nostra cultura, l’idea che reagire al male implichi un meccanismo di indispensabile reciprocità, dal quale dipenderebbe il ristabilimento del bene. In altre parole, l’intimo convincimento di un’intrinseca fecondità del male con cui si risponde al male e, forse, del fatto che solo la ritorsione – in questo senso l’unico vero male – renda veramente male il male che di per sè – ove non fosse seguito da un altro male – risulterebbe appetibile, vale a dire buono.”
Il senso che si trae da queste parole, a mio avviso, può servire a comprendere meglio quanto sto per esporre e che per una più facile comprensione ho ritenuto suddividere per argomenti.

INIZIO DELLA STORIA

E’ a partire dagli anni Settanta e soprattutto negli anni Ottanta che in Europa si è andato diffondendo il concetto di “mediazione”.
Si sviluppa nel quadro di una crisi senza precedenti nel sistema giudiziario di regolamentazione di controversie, di qualunque natura esse siano, ma in particolar modo nei procedimenti penali e nel fallimento del duplice progetto moderno di eliminare la violenza, tanto dai rapporti sociali, quanto dall’intervento delle istituzioni.
Emblematico di questo fenomeno è il fatto che il diritto penale, mentre doveva costituire uno strumento di controllo della violenza nei rapporti sociali, è diventato un elemento di moltiplicazione e diffusione della stessa.
Il prof. Adolfo Ceretti, docente di criminologia all’Università Bicocca di Milano, e tra i più noti esperti di mediazione a livello europeo, individua due passaggi fondamentali nell’evoluzione storica del nostro diritto penale: la prima risalente all’applicazione delle forme più crudeli di espressione del diritto penale  e la seconda segnata dal passaggio dell’abbandono delle pene corporali ed infamanti, il cosiddetto modello “afflittivo e repressivo”, per arrivare ad una pena detentiva che fosse attuata al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato.
Tale idea di una pena “libera dal dolore”  ed “utile” al reinserimento sociale del reo, però il prof. Ceretti la definisce una mera “utopia”.
Prima ancora che in Europa, negli Stati Uniti intorno agli anni sessanta inizia il dibattito sull’”efficacia della pena” ad opera di tre fenomeni socio-culturali:
1) lo svilupparsi di attività di ricerche antropologiche che studiarono modalità di regolazione delle dispute in piccole comunità africane ed in Canada (presso i Mennuniti, comunità rimasta chiusa ai contatti con etnie limitrofe);
2) la nascita del c.d. movimento per l’abolizionismo penale, che affermava come la pena detentiva non avesse efficacia di prevenzione e dovesse essere solo una estrema ratio;
3) l’affacciarsi all’orizzonte del mondo giuridico della teoria della vittimologia (ovvero l’attenzione alla vittima).
Tutti questi tre fenomeni culturali resero fertile il terreno per una nuova forma di Giustizia.
Ecco quindi che prima negli Stati Uniti e poi in Europa la giustizia penale si è trovata a raccogliere una nuova sfida, il cui fondamento è il passaggio dalla logica del castigo ad una lettura “relazionale” del reato, visto questo come un conflitto che provoca la rottura di un rapporto, di aspettative sociali, del “patto sociale di cittadinanza”.
Il reato dovrebbe essere non più considerato come un illecito commesso contro la società, che incrina l’ordine costituito e che richiede una pena da espiare, bensì  come una condotta intrinsecamente dannosa ed offensiva, che può provocare alla vittima privazioni, sofferenze, dolore o persino la morte, e che richiede da parte del reo principalmente l’attivazione di forme di riparazione del danno.
Questa è la sfida della cosiddetta “Giustizia riparativa” che prevede una serie di interventi operativi diversi tra loro, ma miranti tutti ad una reale attenzione ai bisogni di tutela delle vittime .
La giustizia riparativa tende a raggiungere una serie di obiettivi specifici:
a) la riparazione del danno complessivo subito dalla vittima. Ciò significa capire la sofferenza fisica e psicologica, oltre che meramente economica della vittima allo scopo di instaurare una strategia riparativa idonea rispetto a tutti i piani soggettivi del disagio o del dolore;
b) il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione. La comunità in cui si è manifestato il reato può essere  “attore” sociale in un percorso “ di pace” che si fonda sulla promozione della concreta azione riparativa dell’autore dell’offesa;
c) l’autoresponsabilizzazione del reo. La riparazione dovrebbe infatti fondarsi sul riconoscimento da parte dell’autore del reato non solo della propria responsabilità, ma anche della necessità di lenire la sofferenza arrecata. (*)

(*)  Adolfo Ceretti – Grazia Mannozzi Oltre la logica del castigo, 1999


Sotto il profilo dei contenuti la giustizia riparativa è generalmente intesa come un percorso in cui la vittima, il reo e la comunità vengono coinvolte congiuntamente nella ricerca di una risposta al reato che promuova forme di riparazione, di riconciliazione e di rafforzamento del senso di sicurezza. Alla vittima in particolare la partecipazione alla composizione del conflitto offre l’opportunità di riguadagnare un elemento di controllo sulla propria vita e sulle proprie emozioni, aiutandola a superare sentimenti di vendetta o di rancore alimentati più dal “ruolo di delinquente” attribuito al colpevole che non dalla concreta persona che vi è dietro, od anche dal senso di sfiducia verso l’autorità che avrebbe dovuto tutelarla.
Nell’ambito dalla giustizia riparativa confluiscono una serie di istituti eterogenei fra loro, tra questi un ruolo fondamentale è svolto dalla mediazione tra autore del reato e vittima.

COS’E’ LA MEDIAZIONE

Intanto occorre chiarire cosa si intenda per mediazione.
Jacqueline Morineau referente principale per la mediazione e per la formazione alla mediazione penale di Parigi e fondatrice del c.d. metodo umanistico, afferma che la mediazione è un contenitore privilegiato per accogliere il disordine cioè il conflitto, o meglio l’insieme dei sentimenti, delle emozioni e dei vissuti di sofferenza che il soggetto prova rispetto al conflitto.
Nella mediazione si accetta di incontrare la sofferenza causata dal conflitto offrendo ai protagonisti un luogo e un tempo privilegiati ove, attraverso la comunicazione si cerca di trasformare il disordine per giungere alla riconciliazione.
In latino “mediare” significa dividere, aprire nel mezzo, si indica quindi un’attività mirata a far evolvere dinamicamente una soluzione problematica, a far aprire canali di comunicazione che si sono bloccati.
Significa entrare nel centro del problema, lavorare sulla dimensione umana ed emotiva del conflitto. Il metodo umanistico pone infatti al centro di tutto l’uomo, i suoi valori più profondi che sono stati raggiunti e feriti dal conflitto, affinché essi vengano fuori e siano conosciuti e ri-conosciuti dall’altro confliggente.

La definizione che più aderisce al concetto di mediazione è quella di Jean-Pierre Bonafè-Schmitt: è un processo, il più delle volte formale, con il quale un terzo neutrale tenta, mediante scambi tra le parti, di permettere a queste ultime di confrontare i loro punti di vista e di cercare con il suo aiuto una soluzione al conflitto che le oppone.
A partire da questa definizione risulta evidente che la mediazione si concentra sugli effetti e sui danni prodotti da un reato, ovvero dalla rottura di una relazione sociale in senso più ampio, tendendo a far sì che le parti (autore e vittima) o più genericamente i due confliggenti,  riprendano a dialogare fra loro.
Ogni manifestazione di aggressività e di violenza lascia sempre infatti, soprattutto nelle vittime di reati, una forma di risentimento, amarezze, paure, desideri di rivalsa che daranno luogo, se lasciati a loro stessi, a ulteriori contese, capaci di estendersi all’ambiente sociale di provenienza delle parti.
Le istituzioni penali come è noto fanno fatica a gestire il disagio, la paura, il rancore, l’odio che la vittima può provare nei confronti del reo, o a contenere l’ulteriore senso di colpa che può nascere per aver fatto ricorso all’autorità giudiziaria.
A questo proposito vorrei leggervi alcune frasi tratte da un’intervista fatta a Paolo Bolognesi, Presidente dell’”Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980”, che ha avuto 4 persone della sua famiglia coinvolte: la suocera è stata uccisa, la madre, il suocero ed il figlio sono stati gravemente feriti, riportando invalidità superiori all’80%.
“Le vittime con le cicatrici incancellabili delle tragedie da cui le loro identità sono irrimediabilmente segnate, si trovano ad elemosinare quella giustizia che è loro dovuta, di diritto. Una Giustizia che resta sfuggente sotto il profilo dell’assistenza e della tutela, ma soprattutto dell’acquisizione della verità senza cui è ben difficile – se non impossibile – giungere a una elaborazione di senso dell’esperienza della vittimizzazione e un sostenibile rientro nella società.”
Ma Bolognesi non tralascia di considerare anche la posizione del colpevole di un reato ed in termini propositivi,  non meramente colpevolistici e sanzionatori, e così continua:
“E’ fondamentale che l’esecuzione penale sia organizzata in modo da favorire tutti gli interventi che contribuiscono alla responsabilizzazioe del reo, alla maturazione di una maggiore consapevolezza del reato commesso e delle sue conseguenze. E’ cruciale, lo ripeto, l’ammissione della colpa. Sono processi dolorosi, che generano sofferenza; ma è tale sofferenza che apre la dimensione di un vero ravvedimento. Si tratta di un cammino necessario: rielaborare il male compiuto, riflettere sul dolore causato alle vittime, tentare per quanto è possibile forme di riparazione che incontrino in primo luogo il bisogno di giustizia di chi ha subito danni ed oltraggi”             ...ed ancora....
“Questa sofferenza può rappresentare un ponte verso la vittima, il cu soffrire ne segna la vita talvolta per sempre. Il reo e la vittima sono come due facce della stessa medaglia: un’ unica realtà nella quale si ritrovano sempre di spalle, senza mai guardarsi in faccia. Occorre invece che in qualche modo riescano ad aprirsi a uno sguardo reciproco.”
La mediazione offre dunque una maggiore attenzione ai protagonisti della vicenda penale: alla vittima, soggetto tradizionalmente emarginato dal processo, viene garantita una considerazione più ampia e conferito un ruolo più attivo di quanto accada nel procedimento penale; al reo tutte le volte che la legge lo permetta e che i magistrati, i mediatori e le parti vi consentano, si offre la concreta opportunità di accedere a modalità riparative responsabilizzanti.
Ogni volta che si parla di mediazione, la responsabilità non ha più soltanto a che far con l’essere “responsabili di” qualcosa e “per” qualcosa, ma è intesa come un percorso che conduce i soggetti in conflitto a essere responsabili “verso” qualcuno.


AMBITI DI APPLICAZIONE

La mediazione in questi ultimi anni ha avuto uno sviluppo  in molteplici ambiti, quali
• la scuola (è particolarmente utile in episodi di bullismo, o di conflitti tra insegnanti ed alunni, ovvero tra insegnanti e famiglie degli alunni),
• il mondo del lavoro (soprattutto nella risoluzione di conflitti dovuti a casi di mobbing nella sua duplice manifestazione, ovvero quella che si crea tra colleghi di lavoro, e quella invece tra datore di lavoro e lavoratore),
• la famiglia, non solo nella gestione della crisi della coppia come avviene più precisamente con la mediazione familiare, ma in un contesto più ampio che vede coinvolti più membri di una stessa famiglia,
• i quartieri, ovvero i condomini di uno stesso stabile per la risoluzione di quei contrasti così evidenti nelle riunioni condominiali dove si può litigare per ore ed a volte per anni su il parcheggio di una bicicletta, o per l’acqua che scende da un balcone dopo aver innaffiato i fiori. Litigi che molto spesso sfociano in querele, procedimenti penali e perfino condanne, che però non interrompono questa spirale perversa, ma si riprodurranno quanto prima in nuovo scontri sempre più violenti.
• nell’ambito del procedimento penale minorile ed è proprio qui che l’istituto della mediazione ha avuto il maggior sviluppo ed il massimo successo, ma sulla mediazione penale ritornerò più approfonditamente in seguito.
• nell’ambito del processo penale dell’adulto dove recentemente, a seguito del Ddl 3452-A/C “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA ALLA PROVA DELL’IMPUTATO”  del 7/2/2005 viene previsto, come lo fu nel 1988 per il procedimento minorile la messa alla prova dell’imputato di un reato la cui pena sia l’arresto o la reclusione non superiore ai tre anni. Con l’ordinanza di sospensione per un periodo non superiore ai tre anni il giudice affida l’imputato ai servizi sociali e potrà impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato, a promuovere la conciliazione con la parte offesa, nonché la riparazione del danno.
• nell’ambito della esecuzione penale della condanna come misura alternativa alla detenzione riferita all’art. 47 della legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario.
Come accennato è in questi contesti che ho elencati, che da tempo si era sentita la necessità di trovare sistemi alternativi alla giustizia di tipo classico, ed il successo che la mediazione ha avuto in questi ultimi anni sembra confermare un’inevitabile evoluzione verso processi “altri” di regolazione dei conflitti, che vedono una maggiore implicazione e partecipazione diretta delle parti in qualità di attori in prima persona della gestione del conflitto, fino ad essere diretti artefici della sua risoluzione.
Ciò può avvenire solo in contesti in cui ad entrambe le parti vengano riconosciuti uguali diritti ed uguali spazi, assicurando al soggetto più debole il sostegno necessario.
E’ importante osservare che se tali requisiti vengono rispettati ed entrambe le parti possono raccontare la loro storia, sulla base di come ciascuno l’ha percepita e vissuta, quali siano state le proprie motivazioni, la risoluzione del conflitto anche se non risponderà alle aspettative personali, verrà comunque percepita come giusta e soddisfacente.
Ma anche a prescindere dall’eventuale risoluzione del conflitto, comunque la mediazione avrà realizzato i suoi effetti avendo reso possibile il venire allo scoperto del conflitto e riattivato i canali di comunicazione tra le parti.
Si usa in questi casi un’espressione che a me sembra assai appropriata: l’altro non è più un nemico ma un avversario, degno quindi di esistere.
Ciò vuol dire che si ristabilisce una relazione che si era interrotta ; si ricuce lo strappo che si era creato nel tessuto sociale.

NORMATIVA IN MATERIA

Il quadro normativo all’interno del quale si inserisce la Mediazione è costituita da due ordini di fonti:
- le norme per la mediazione di natura internazionale, tra cui le Regole Minime per l’amministrazione della giustizia minorile (emesse dall’ O.N.U. il 29/11/1985 in cui si sostiene l’utilizzo di misure extra giudiziarie che comportino la restituzione dei beni e il risarcimento delle vittime);  la Convenzione di New York del 1989 (art. 40) meglio nota come Convenzione sui diritti dell’infanzia; numerose  Raccomandazioni del Consiglio d’Europa tra cui la n. 11/85, la 20/87 che prevede per i minorenni l’opportunità di uscita dal circuito giudiziario e la ricomposizione del conflitto attraverso forme di “diversion” e “mediation” e viene raccomandato l’utilizzo di misure che comportino la riparazione del danno causato;  la risoluzione n. 19/99 che può essere definita sicuramente la fonte più importante e specifica alla introduzione della mediazione penale quale strumento di risoluzione dei conflitti;  la Convenzione di Strasburgo del 1996, divenuta legge dello Stato Italiano nel 2003 (in particolare l’art. 13);  le Risoluzioni n. 27 e 28 della Dichiarazione di Vienna dell’aprile del 2000; ed infine la Decisione del Consiglio d’Europa che richiede l’introduzione di una legge quadro sulla Mediazione Penale entro il marzo del 2006 in tutti i paesi aderenti.

- e poi ci sono le norme che consentono la pratica della mediazione e quindi le norme dell’Ordinamento italiano tra cui gli artt. 9, 27 e 28 del DPR 448/88 (Disposizioni   nel processo penale a carico di imputati minorenni), l’art. 169 c.p. (perdono giudiziale per i minori degli anni 18), gli artt. 2, 29, 34, 35 e 54 della legge 274/2000 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace)

Come si può notare molte sono le norme, soprattutto internazionali, che hanno dato fondamento giuridico allo sviluppo della mediazione, ma quello che è importante sottolineare è che la “coscienza sociale” in questi anni ha sempre più spinto per una soluzione delle controversie che superi il modello di tipo contenzioso con un altro che tenda alla pacificazione.
Sono note a tutti le soluzioni di tipo conciliativo nate negli ultimi anni e che si attuano all’interno delle Camere di Commercio, Associazioni di categoria e quant’altro.
Anche se notevoli sono le differenze tra le Camere Arbitrali e gli Uffici di Mediazione, in realtà, è comune lo scopo, ovvero: la presa di coscienza delle parti, senza l’inutile sofferenza del processo e la soluzione della lite in termini di vinti e di vincitori, che genera sempre in una parte, ed a volte in tutte e due, la sensazione di aver subito un torto e che giustizia non sia stata fatta.

CHI E’ IL MEDIATORE

Come detto è un terzo neutrale ed indipendente, privo di potere, se non quello che gli è stato conferito direttamente dalle parti per una loro libera scelta che, in ogni momento, può venire meno.
A differenza del Giudice, che deve essere equidistante, il mediatore, con una felice definizione del prof. Eligio Resta, deve essere “equiprossimo”  ad entrambe le parti in conflitto. (*)
La presa in carico degli effetti dei conflitti che hanno a che fare con la commissione di un reato richiede, da parte dei mediatori, profonde capacità di gestire le emozioni e i sentimenti – spesso assai distruttivi e pervasivi – espressi sia dall’autore del reato che dalla vittima.
Non esistono in astratto competenze professionali più adatte di altre a qualificare la figura del mediatore, ma a maggior ragione è di assoluta importanza una seria continuativa opera di formazione.
Secondo le indicazioni espresse dal Consiglio d’Europa nella Raccomandazione n. 19/99 “i mediatori dovrebbero essere reperiti in tutte le aree sociali e dovrebbero possedere generalmente una buona conoscenza delle culture locali e comunitarie (art. 22).
“dovrebbero ricevere una formazione iniziale di base ed effettuare un training nel servizio prima di intraprendere l’attività di mediazione” (art. 24).
I mediatori devono acquisire attraverso la formazione “un alto livello di competenza che tenga presenti le capacità di risoluzione del conflitto, i requisiti specifici per lavorare con le vittime e gli autori di reato, nonché una conoscenza base del sistema penale” (art. 24).
Il riferimento alla normativa internazionale risulta indispensabile in questo momento, mancando una disciplina nazionale in materia e un riconoscimento formale della figura del mediatore penale e, pertanto, la qualità dei percorsi formativi si valuta sulla base dell’autorevolezza scientifica e dell’esperienza anche internazionale dei formatori.


(*) prof. ordinario di Filosofia del Diritto Università Roma Tre
Finalmente anche la Liguria si è affacciata a questo mondo e sta allineandosi alle altre Regioni Italiane, ancora troppo poche purtroppo, che già da tempo operano attivamente collaborando con Tribunali, Procure ed Uffici di Giudici di Pace.
Infatti è da poco che a Genova è nato un Ufficio Ligure per la risoluzione dei conflitti, i cui mediatori si sono formati secondo il metodo umanistico, che trae origine dal modello di mediazione umanistica proposto da Jacqueline Morineau, direttrice del C.M.F.M. (Centre de Mediation et de Formation à la Mediation) di Parigi, ed  integrato dalla preparazione scientifica e dalla consolidata esperienza dei mediatori e formatori della Scuola Milanese presieduta dal prof. Adolfo Ceretti.

LA MEDIAZIONE PENALE

Come già anticipato la mediazione ha trovato spazio e sviluppo nell’ambito della famiglia, della scuola, del mondo del lavoro, nei rapporti tra vicini di casa, parenti ed in tutte forme in cui si sviluppano le relazioni sociali; ma dove forse ha trovato il campo di applicazione più significativo è quello del processo penale ed in particolar modo quello minorile.
Non vi è reato che non generi dolore e sofferenza alla vittima e che, comunque, non manifesti il profondo disagio psico-sociale dell’autore del reato.
Queste due sofferenze, così antitetiche, sono entrambe dolorose e generano disagio e sconquasso nelle due realtà di appartenenza.
Ciò si manifesta in particolar modo quando l’autore di reato è un minorenne e la vittima altrettanto.
E’ in questo contesto che la mediazione può assolvere al suo importante compito di ricomporre o ridurre il conflitto tra le parti ed anche con il contesto familiare che li circonda.
Il mediatore deve cercare di ristabilire la comunicazione che si è interrotta tra la vittima ed il colpevole.
La mediazione non assomiglia minimamente a quegli istituti previsti dal codice di procedura penale come il tentativo di conciliazione, o la conciliazione con la vittima, prevista dalla messa alla prova nel procedimento minorile; sono istituti questi con finalità diverse e che spesso non risolvono le conflittualità esistenti.
E’ per questo che la mediazione non può assolutamente essere obbligatoria, né essere una forma alternativa alla giustizia.
Ciò che emerge in particolar modo per caratterizzare e differenziare la mediazione da istituti con cui a volte viene confuso, è il ruolo fondamentale che assume la vittima e la centralità del suo ruolo.
Questa attenzione è stata determinata dalla consapevolezza che chi ha subito un’azione criminosa non solo risulta essere, in genere, il soggetto più debole, ma quello che sicuramente riceve minore protezione e minore attenzione.
Nonostante lo schema processuale riconosca la figura ed il ruolo della parte lesa nel processo penale, la vittima ha una parte assolutamente marginale se non addirittura assente nel processo minorile.
Ma ciò che non viene mai presa in considerazione è la sua esigenza di ricevere una piena soddisfazione; il bisogno di veder irrogata una pena che sia satisfativa e riequilibrante del torto subito.
Se alla vittima non vengono offerte opportunità di comprensione sociale e reinserimento si determinano solo frustrazioni.
Il senso della mediazione è proprio quello di creare nella vittima fiducia nella comprensione della sofferenza da parte del corpo sociale e nel reo la consapevolezza della sofferenza inferta alla vittima.
Coniugando queste due esigenza si deve pervenire a ristabilire la comunicazione interrotta tramite il reato..
Ciò può avvenire soltanto quanto al reo si sia data la possibilità di rielaborare e metabolizzare la propria colpa ed alla vittima la certezza della solidarietà nella sua sofferenza.

IL PROCEDIMENTO

In Italia  le esperienze di mediazione penale sono ancora limitate ad alcuni esperimenti nel settore minorile (Tribunali per i minorenni  di Torino, Milano, Trento, Roma, Salerno e pochi altri).
I reati astrattamente mediabili sono quelli che, pur non necessariamente gravi, possono comunque suscitare allarme sociale quali furti, imbrattamenti, danneggiamenti, disturbi alla quiete pubblica, ingiurie, minacce, risse, lesioni personali, atti di violenza sessuale però tra soggetti che già si conoscevano, rapine e reati con aggravanti razziali.
Generalmente gli Uffici di mediazione ricevono i casi da mediare direttamente dalla Procura della Repubblica o dalla Magistratura giudicante e, dopo colloqui preliminari a carattere individuale convocano le parti congiuntamente, dopo aver avuto il loro consenso, invitando anche i rispettivi difensori, i quali non potranno partecipare al percorso vero e proprio di mediazione, ma potranno invece partecipare in maniera attiva alla stesura dell’eventuale accordo economico raggiunto.
Nel corso del colloquio, che può richiedere anche più incontri, le parti vengono guidate verso un confronto dialettico che ha lo scopo di porre autore e vittima l’uno di fronte al vissuto e alle ragioni dell’altro. Una volta conclusasi la mediazione è valutata sulla base di indicatori psicologici (tenore ed atmosfera dell’incontro) fattuali (impegno a forme di riparazione materiali) e, prima ancora, simbolici: la mediazione ha esito positivo ogniqualvolta il mediatore percepisce che le parti giungono ad una nuova visione l’una dell’altra e a un riconoscimento reciproco, ritrovando la propria dignità di persone.
E’ da questa riparazione “morale” che scaturisce poi l’impegno a forme di riparazione materiale del danno


L’ITALIA SEGNA IL PASSO

Il ritardo nell’utilizzo di questo strumento efficace sia per decongestionare la mole di lavoro nelle aule giudiziarie, sia per la composizione pacifica dei conflitti, è dovuto a difficoltà culturali che, nel parere degli esperti, pongono il nostro paese prossimo “all’anno zero”. E quanto emerso ancora recentemente in un convegno tenutosi a Roma ed a cui hanno partecipato alti esponenti della Corte Costituzionale, del Dipartimento di Giustizia minorile, dell’Unicef Italia, della Commissione giustizia al Senato, dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia.
E’ emerso che l’Italia rispetto agli altri Stati presenta una situazione anomala: la mediazione penale è applicata esclusivamente nella giustizia minorile da circa un decennio, seppure non esistano norme specifiche. Viceversa le legge prevede che i giudice di pace possano utilizzarla anche con gli autori di reato adulti, benché pochissimi sono i casi inviati ai centri e ai servizi specializzati.
Per Giovanni Conso (presidente emerito della Corte Costituzionale) la mediazione penale non è un optional. E’ necessario predisporre le norme e le procedure che consentano il ricorso a questa strategia riparativa, in vista dell’entrata in vigore entro il 22 marzo 2006 della legge quadro europea, che ne prevede l’adozione da parte di tutti gli stati membri
Dello stesso avviso è la dr.ssa Livia Pomodoro presidente del Tribunale dei Minorenni di Milano secondo cui esiste una oggettiva difficoltà di natura culturale a far entrare all’interno del nostro sistema l’idea della mediazione, che non va confusa con la conciliazione, rispetto alla quale bisogna tener conto della volontarietà dell’intervento.
Gli ostacoli nascono dalla scarna conoscenza dell’istituto della mediazione anche e soprattutto tra gli stessi operatori del settore, magistrati ed avvocati, nonché dalla generalizzata percezione che rappresenti soltanto una scorciatoia rispetto al sistema delle sanzioni e dell’accertamento del reato.
Sempre secondo la dr.ssa Livia Pomodoro bisognerà obbligatoriamente arrivare ad una legge sulla mediazione, occorre puntare ad una legge quadro che preveda un forte decentramento delle attività sul territorio, al fine di alleggerire le aule giudiziarie.
Secondo Gabriele Longo segretario nazionale dell’unione nazionale giudici di pace, la mediazione è un valido strumento educativo, utile a prevenire e scoraggiare recidive o rati molto più gravi, in un’ottica di composizione sociale fra le parti. Si tratta inoltre di un’alternativa alla querela. Stando ai risultati della prima esperienza dei giudizi di fronte ai Giudice Di Pace, monitorati nel 2004 su circa 110mila procedimenti esauriti nel corso dell’anno, nel 23% dei casi è stata ritirata la querela, mentre nel 20% si è arrivati alla conciliazione, risultato questo di maggior successo rispetto al semplice ritiro della querela.
Anche la Scuola può però giocare la sua parte. Ne è convinto il Presidente dell’Unicef Italia, Giovanni Micali, secondo il quale la scuola può svolgere un ruolo importante nell’educazione alla gestione dei conflitti. La pace si può costruire soltanto imparando a gestirli, cercando soluzioni non violente, con l’aiuto dei ragazzi, degli educatori, delle famiglie e dell’intera comunità."

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